REGOMENTI COMUNALI

 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELL' I.C.I.

 

Art. 1) - Soggetto dell'imposta ed immobili soggetti all'imposta

Il Comune accerta, liquida e riscuote l'imposta sugli immobili, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

Precisato che:

  1. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione oppure, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato,
  2. per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta, nonché quella sulla quale è in corso costruzione di fabbricati, quella che risulta dalla demolizione di fabbricati , quella soggetta ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art.31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n.457 ed , in genere, qualunque area che presenti possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
  3. i terreni agricoli non sono soggetti all'I.C.I., perché ricadenti in territorio dichiarato interamente montano ( Circ. n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993);

 

Art. 2) - Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  3. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate;
  4. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 ( depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 ( tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale;
  5. le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta e collaterale fino al terzo grado ( genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti)

 

Art. 3 ) - Base imponibile delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e comunque non inferiore al prezzo ( valore U.T.E.) dichiarato e definito per i trasferimenti dell'ultimo triennio di beni similari ;

 

Art. 4 ) - Base imponibile delle aree fabbricabili in casi di costruzione in corso, di demolizione di

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero fabbricato e di interventi di recupero edilizio a norma dell ' art. 31, comma 1 lett. c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera , fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

 

Art. 5 ) - Rimborso per le aree divenute inedificabili

Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo decorrente dall' ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità;

 

Art. 6) - Differimento e rateizzazione di rate

Ai sensi dell ' art. 59, primo comma, lett. o), del D.Lgs. 446/97 il Sindaco nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato,

  1. il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
  2. il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di un anno nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico, riconducibili ai parametri di cui all'art. 6, comma 2 del D.Lgs 18/06/98, n. 237 (soglia di povertà);

 

Art. 7 ) - Agevolazioni in area P.I.P.

I fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e le loro pertinenze ricadenti nell'area comunale P.I.P. interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati sono esenti dall' ICI ( G.M. n.630 del 17.12.1998 ) per un numero di anni determinato in base al valore attualizzato dell'imposta dovuta in rapporto al costo delle opere di urbanizzazione sostenute da ogni singola impresa insediante;

 

Art. 8) - Versamenti di contitolari

I versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri sono ritenuti regolarmente eseguiti

 

Art. 9) - Fabbricati rurali

Il Comune rinuncia, a partire dal 1° gennaio 2000, al recupero dell'ICI dovuta per le annualità comprese tra il 1994 ed il 1999 per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, purchè i contribuenti effettuino, entro la data del 31 dicembre 1999, gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'articolo 9 del DL 557/1993 ( sanatoria edilizia e nuovo accatastamento)

 

 

Art. 10) - Procedimento di accertamento ed adempimenti a carico del contribuente

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

  1. è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504
  2. conseguentemente sono eliminate:
  1. le operazioni in liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs. n. 504/1992;
  2. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2 , del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473;
  1. è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare; detta sanzione non si applica qualora dall'omissione o dal ritardo della predetta comunicazione non sia derivato reale ostacolo all'attività di accertamento ;
  2. resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune;
  3. la Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, ha la facoltà di individuare, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
  4. il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
  5. sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
  6. alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata ( riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. n.472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs. n:473/1997;
  7. l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

 

Art. 11) - Anni di imposta 1998 e precedenti

Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

 

Art. 12) - Norma di rinvio

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento si rinvia alle norme previste dalle leggi vigenti in materia

 

Art. 13) - Efficacia delle norme

Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999 ( art. 31, comma 1, della legge 448/19 98).