REGOMENTI COMUNALI

 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

Ambito di applicazione del presente regolamento

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

 

Art.2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

Esso si applica a tutti i tributi comunali, anche se abrogati alla data della sua entrata in vigore.

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 27 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

Alla riscossione coattiva il Comune procede mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n.639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

 

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di dichiarazione

 

Art. 3 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 10 lett. c) del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili devono essere sottoscritte a pena di nullità. Quest'ultima può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di riscossione e di gestione

 

 

Art. 4 - Modalità di gestione e riscossione dei tributi comunali

Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:

  1. tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
  2. tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
  3. tramite versamento diretto presso lo sportello di tesoreria comunale;
  4. tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

 

 

Art. 5 - Forme di gestione

La liquidazione, l'accertamento e la riscossione, disgiuntamente o congiuntamente, di tutte le entrate potranno essere affidate, con deliberazione giuntale, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall' art. 22, comma 3 lettera e) della legge 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all' articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed ai concessionari di cui al DPR 28 gennaio 1988 n. 43.

Sono di competenza di un professionista , abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia , tutti gli atti relativi al contenzioso tributario. Egli sarà designato, di volta in volta, dalla Giunta Comunale per ogni singola controversia e/o per ogni singola imposta e tassa e gli oneri relativi, per il principio del litisconsorzio, non graveranno sul bilancio dell'Ente.

 

 

Art. 6 - Termini di pagamento dei tributi comunali

Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti, su valutazione del funzionario responsabile, in quattro rate bimestrali ed il debitore decade dal diritto alla dilazione nel caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate.

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente biennio:

  1. essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione
  2. ha debiti di qualsiasi natura verso il Comune, superiori all'importo da dilazionare, scaduti e non pagati
  3. si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, come definite dai parametri di cui all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 18/06/1998, n. 237 (soglia di povertà).

 

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di accertamento e di accertamento con adesione

 

 

Art. 7 - Rinvio alle leggi dello Stato

All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

 

 

Art. 8 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di ICI In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete ed inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

 

 

Art. 9 - Potenziamento dell'azione di controllo

Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziate congrue cifre per il potenziamento dell' azione di controllo da parte dell'ufficio tributario comunale, con l'accantonamento del 1 % (uno) delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

  1. per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
  2. per compensi incentivanti al personale addetto, nella misura del 80 % del fondo previsto.

Il compenso incentivante è erogato agli aventi diritto come segue:

  1. per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti, regolarmente notificati e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie;
  2. per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.

Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale; sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.

 

 

TITOLO V

Disposizioni in materia di accertamento con adesione

 

 

 

Art. 10 - Accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali , comportanti estimazioni di fatto ( es. valutazione delle aree fabbricabili ai fini ICI, misurazione della superficie tassabile ai fini TARSU in caso di produzione promiscua di rifiuti assimilabili e speciali) può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

 

Art. 11 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

 

 

Art. 12 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 11, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il termine di pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

 

 

Art. 13 - Atto di accertamento con adesione: riduzione delle sanzioni

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'applicazione del tributo.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Se l'accertamento è definito a norma degli artt. 11 e 12 , comma 1 ,le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 12, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

 

 

Art. 14 - Adempimenti successivi

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 13, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 4. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6.

Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione oppure dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

 

 

Art. 15 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o con il versamento di tutte le rate della dilazione.

In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 13. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

 

Art. 16 - Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dal'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

 

TITOLO VI

Disposizioni in materia di ravvedimento

 

 

Art. 17 - Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurne i costi ed accellerare la riscossione dei tributi evasi

Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.

E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:

  1. del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
  2. di un ottavo della sanzione indicata;
  3. della metà degli interessi liquidati.

La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

 

 

Art. 18 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento

Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo. Esse, in ossequio al principio del " favor rei " sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 472/1993, continuano ad esplicare effetti per le violazioni commesse prima del 1° aprile 1998.

Si accettano dichiarazioni integrative in presenza di denunce iniziali infedeli anche oltre il termine della dichiarazione successiva e si considerano valide le dichiarazioni, originariamente omesse, se presentate , anche a distanza di anni, comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo.

 

TITOLO VII

Disposizioni in materia di interessi

 

 

Art. 19 - Interessi per ritardato pagamento di tributi

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento dei tributi comunali, compresa l' I.C.I.A.P., si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

In caso di variazioni del tasso di interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

 

 

Art. 20 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni

Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

 

 

Art. 21 - Interessi per ritardato rimborso

La misura degli interessi prevista dall'art. 19 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

 

TITOLO VIII

Disposizioni in materia di autotutela

 

 

Art. 22 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il responsabile dell'imposta annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali a titolo puramente semplificativo:

  1. errore di persona
  2. evidente errore logico o di calcolo
  3. errore sul presupposto d'imposta
  4. doppia imposizione
  5. mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti
  6. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
  7. sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  8. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

In caso di "ingiustificata grave inerzia", il potere di annullamento o di revoca spetta in via sostitutiva alla Giunta Municipale.

 

 

Art. 23 - Circostanze non ostative all'annullamento

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

  1. la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere
  2. il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ,eccetera
  3. la pendenza del giudizio
  4. l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

L'annullamento dell'atto comporta il rimborso delle somme indebitamente riscosse.

 

 

Art. 24 - Procedimento

Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma di regolamento approvato con delibera consiliare n. 66 del 22.12.1997 ( diritto di accesso e procedimento amministrativo).

Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del funzionario responsabile del tributo, all'interessato, alla ragioneria dell'Ente ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

Entro la fine di ciascun semestre, il funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

 

 TITOLO IX

Agevolazioni tariffarie

 

Art. 25 - Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio

I soggetti che realizzano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono esonerati dal pagamento della tassa (o canone) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione dei lavori a decorrere dal 1à gennaio 1999. Tale agevolazione spetta alle stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non spettano per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nel 1997 non sia stata pagata l'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.

 

 

 

Art. 26 - Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici

Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa delo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili e dalla tassa o tariffa sui rifiuti relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori. Tali esercizi sono altresì esonerati dalla tassa o canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate nelle medesime zone e dall'imposta di pubblicità ( o canone per l'installazione) relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi.

 

 

 

T I T O L O X

Disposizioni transitorie e finali

 

 

 

Art. 27 - Rapporti esauriti

Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 19, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

 

 

Art. 28 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi £. 20.000 ( diconsi lire ventimila).

Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Parimenti non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a £. 20.000 ( diconsi lire ventimila).

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

 

 Art. 29 - Efficacia delle norme

Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.